Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 35

(Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane)

1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.