Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.>>.

3. L'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Servizio scolastico)

1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.

3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono assegnate con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale 33/2002.

4. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

5. . Tra le priorità disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell' ordine, le seguenti:

a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;

b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;

c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;

d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.>>.

4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007