Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 11

(Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori)

1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:

a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;

b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.