Legge regionale 25 agosto 2006 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

Art. 10

(Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)

1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

(1)

2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 non possono essere concessi in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione dei produttori. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori non può superare i 400.000 euro.

(2)

3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.

4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione <<Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.

7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 30/2007

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 30/2007