Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 31
 (Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)
1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni interessati.
3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.
6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.