Art. 29
(Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 79, L. R. 1/2007