Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 26
 (Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.
2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.
5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.5.115 è istituito <<per memoria>> il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione>>.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 101, comma 1, L. R. 26/2012