Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 24
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 54, L. R. 22/2007