Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 22
1. Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> è vietato:
a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate.
3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.
5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 14/2007
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 14/2007
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 7/2008
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 2, L. R. 7/2008
5 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 3, L. R. 7/2008
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 16/2008
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1 ter, L. R. 17/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 22/2010