Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: <<l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Organo gestore provvede>>.
2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: <<In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,>> sono soppresse.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unitā previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.