All'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
<<16 bis. L'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.>>.