Legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 12 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 17/2010
2 Derogata la disciplina della legge da art. 12, comma 1 .1, L. R. 17/2009
Art. 1
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 10 ter, della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008.
Art. 2
 (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane)
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonché per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.>>.
3.
L'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio scolastico)
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.
4. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
Art. 4
 (Aiuti <<de minimis>> nei settori dell'agricoltura e della pesca)
1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.
Art. 5
 (Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo)
1. Alla lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: <<della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13>> le parole: <<, entro i limiti di spesa di 300.000 euro>> sono soppresse.
Art. 8
 (Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernentei prodotti biologici nelle mense pubbliche)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: <<tutelare la salute dei cittadini>> sono aggiunte le seguenti: <<e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia>>.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: <<dell'80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 90 per cento>>.
4. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: <<ai sensi dell'articolo 2, comma 3>> sono soppresse.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 2, L. R. 4/2010
Art. 9
 (Organizzazioni dei produttori)
1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.
3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.
4. È istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l'elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt'ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l'attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono altresì iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.
5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell'elenco.
Art. 10
 (Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori)
3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.
4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l'efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione <<Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all'Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea per la costituzione e l'avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all'attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale>> e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2006.
7. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 30/2007
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 30/2007
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 24, L. R. 22/2010
3 Articolo abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 14/2012
Art. 13
 (Controlli amministrativi in materia di avversità atmosferiche)
1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), l'Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.
Art. 14
 (Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche)
2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell'anno 2006.
4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l'entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.
5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3.
6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento finanziario.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 7, L. R. 9/2008
Art. 15
 (Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: <<degli Enti gestori dei parchi>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentite le associazioni dei tartufai>>.
4. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: <<secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione>> sono aggiunte le seguenti: <<ai residenti nel territorio regionale>>.
5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: <<a privati>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle associazioni dei tartufai>>.
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: <<gli istituti universitari,>> sono inserite le seguenti: <<le associazioni dei tartufai,>>.
7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all'articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2 Articolo abrogato da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 25/2017
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6 bis, comma 5, L. R. 19/1971
2 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera l), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 19
1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 24/2009
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 1/2007
Art. 21
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: <<l'Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Organo gestore provvede>>.
2. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: <<In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale, d'intesa con l'Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,>> sono soppresse.
4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 22
1. Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, nel SIC IT 3310009 <<Magredi del Cellina>> è vietato:
a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;
c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall'1 marzo al 15 settembre, fatta salva l'attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate.
3. L'Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.
5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 3, L. R. 14/2007
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 14/2007
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 7/2008
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 2, L. R. 7/2008
5 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 23, comma 3, L. R. 7/2008
6 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 16/2008
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1 ter, L. R. 17/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 22/2010
Art. 23
 (Sanzioni)
3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è istituita <<per memoria>>, al titolo III - categoria 3.5 - l'unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione <<Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali>> con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 100, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 24
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 54, L. R. 22/2007
Art. 26
 (Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali)
1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.
2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell'obbligo l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un'ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.
5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.5.115 è istituito <<per memoria>> il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione>>.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 101, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 31
 (Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria)
1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni interessati.
3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.
6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l'avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.
Art. 32
 (Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani)
1. Al fine di favorire l'ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell'area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell'articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessità di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 36
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali)
1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all'articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all'entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all'individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 101, comma 1, L. R. 9/2007
2 Articolo abrogato da art. 84, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 38
 (Disposizioni ulteriori concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado)