1. Nell'ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attivitā agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validitā delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell'
articolo 81 della legge regionale 52/1991, č prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.