Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Capo III

Adozione e approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria

Art. 14

(Adozione del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. L'adozione del piano di razionalizzazione fondiaria, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti i pareri e autorizzazioni necessari, avviene:

a) per i casi di iniziativa privata, con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati alla realizzazione della razionalizzazione fondiaria che rappresenti almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree, a cui segue conforme deliberazione del soggetto attuatore;

b) per i casi di iniziativa del Comune o della Comunità di montagna, con il voto favorevole dell'organo competente del soggetto attuatore.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 15

(Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati.

2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

3. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito ai proprietari, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali, come risultanti dai pubblici registri immobiliari alla data di adozione del piano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (testo A)).

4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I Comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.

5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. La Giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, approva il piano di razionalizzazione fondiaria.

2. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 17

(Efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. L'efficacia dell'approvazione del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 16, comma 2.

2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previste, vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, nonché variante al piano regolatore comunale.

3. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, i soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono motivatamente differire il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, conseguenti al riordino fondiario, alla data del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.

4. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità degli stessi consegue all'atto di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002.

5. L'approvazione del piano decade qualora non vengano approvati i progetti definitivi dei lavori entro cinque anni dalla data di approvazione dello stesso.

Art. 18

(Effetti dell'approvazione del piano)

1. Ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, l'efficacia dell'approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria produce il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano.

2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.

3. Ai trasferimenti, pagamenti, trascrizioni e tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente titolo si applica l'articolo 37, comma 1, del regio decreto 215/1933.

4. Nei territori in cui vige, ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il provvedimento di approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria, divenuto efficace, costituisce titolo per l'intavolazione dei diritti.