Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 31

(Agevolazioni finanziarie)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunità di montagna, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.

(1)

2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'articolo 27, comma 7, sono reinvestite dai Comuni nella promozione dell'attività agricola.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.