Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 19

(Vincolo di indivisibilità)

1. I terreni rientranti nel comprensorio di razionalizzazione fondiaria sono considerati unità indivisibili per venti anni dal momento di efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere trascritto o iscritto nei pubblici registri immobiliari a cura dei soggetti attuatori.

2. In caso di violazione del vincolo di unità indivisibile di cui al comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 5 bis della legge 97/1994, come inserito dall'articolo 52, comma 21, della legge 448/2001, nonché la restituzione delle somme percepite a titolo di rimborso di cui all'articolo 30, oltre gli interessi legali maturati.