Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 17

(Efficacia del piano di razionalizzazione fondiaria)

1. L'efficacia dell'approvazione del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 16, comma 2.

2. L'approvazione del piano costituisce dichiarazione di pubblica utilità e, per le opere ivi previste, vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, nonché variante al piano regolatore comunale.

3. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, i soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono motivatamente differire il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, conseguenti al riordino fondiario, alla data del provvedimento di approvazione del progetto definitivo dei lavori, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 14/2002.

4. Nel caso in cui il piano preveda l'esecuzione di lavori, la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza e indifferibilità degli stessi consegue all'atto di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, della legge regionale 14/2002.

5. L'approvazione del piano decade qualora non vengano approvati i progetti definitivi dei lavori entro cinque anni dalla data di approvazione dello stesso.