Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 13

(Progetto definitivo - esecutivo del piano)

1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti;

b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;

c) elenco recante l'indicazione dei compendi unici, qualora previsti;

d) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta e l'eventuale conguaglio in denaro;

e) elenco recante l'indicazione dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;

f) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

g) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;

h) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;

i) preventivo di spesa del piano.