Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 12

(Stima dei terreni e piano di assegnazione)

1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni.

2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.

3. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.

4. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

6. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, deve essere possibilmente evitato e in ogni caso non superare il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 e nei casi di individuazione del compendio unico.

7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933 può essere superato con l'assenso del proprietario interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del proprietario interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo alla nuova assegnazione.

8. Il piano di assegnazione dei terreni è approvato con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Qualora la razionalizzazione fondiaria sia stata avviata su iniziativa di un Comune o di una Comunità di montagna, il piano di assegnazione è approvato con il voto favorevole del rispettivo organo competente.

(1)

9. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 8 il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.

10. Il piano di assegnazione su iniziativa del Comune o della Comunità di montagna può prevedere anche l'assegnazione ai nuovi proprietari dei terreni secondo le procedure di cui all'articolo 34, primo comma, del regio decreto 215/1933; in tal caso non si applicano i commi 5 e 6. I criteri di assegnazione sono previsti nei bandi di gara in conformità alle finalità della presente legge.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.