Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane
Capo I
 Organizzazione e pianificazione dell'attività agricola
Art. 27
 (Piano di insediamento produttivo agricolo)
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016