Art. 25
(Modalità di promozione dell'attività agricola)
1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.
2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:
a) costituzione di consorzi di proprietari;
b) piano di insediamento produttivo agricolo;
c) costituzione di imprese agricole funzionali;
d) negozi di accertamento dell'usucapione.
Art. 26
(Consorzi di proprietari)
1. I Comuni e le Comunità di montagna favoriscono lo sviluppo delle attività agricole mediante la promozione di consorzi o cooperative fra i proprietari dei fondi rientranti nei comprensori medesimi.
2. I soggetti attuatori di cui all'articolo 5 possono affidare ai consorzi o alle cooperative di proprietari compiti di gestione, conservazione e miglioramento del territorio a fini agricoli, nonché di manutenzione delle opere pubbliche previste dal piano di razionalizzazione fondiaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 27
(Progettazione di insediamenti produttivi agricoli)
1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
3.
La Regione è autorizzata a concedere contributi per la progettazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi agricoli secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, all'acquisizione delle aree, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e agli oneri notarili;
b) la domanda di contributo è corredata della cartografia dell'area interessata e della relazione descrittiva dell'intervento ove sono indicati: l'estensione in ettari dell'area, l'elencazione e il numero delle particelle catastali con la specifica dei relativi proprietari e delle colture in atto;
d) il rapporto medio tra il numero di particelle catastali e l'area complessiva oggetto di intervento non può essere inferiore a 5 particelle ad ettaro.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 112, L. R. 7/2024
Art. 28
(Costituzione di imprese agricole funzionali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunità di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ai fini del comma 1 i Comuni e le Comunità di montagna procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilità di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando priorità ai giovani imprenditori.
3. I Comuni e le Comunità di montagna concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennità spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 29
(Ulteriori disposizioni per la promozione dell'attività agricola)
1. Al fine di promuovere l'attività agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunità di montagna possono avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:
a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilità;
c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 30
(Negozi di accertamento dell'usucapione)
1. I Comuni e le Comunità di montagna promuovono la stipulazione fra i soggetti interessati di negozi di accertamento dell'usucapione delle rispettive proprietà immobiliari e delle servitù a esse relative.
2. Nei territori montani le spese tecniche e notarili relative ai negozi di accertamento dell'usucapione possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.
3. Nei territori montani possono essere rimborsate, dai Comuni e dalle Comunità di montagna, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa, anche le spese legali relative ad azioni giudiziarie di accertamento dell'usucapione instaurate in seguito a mancanza, assenza o irreperibilità del proprietario.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.