Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane
Capo II
 Redazione dei piani di razionalizzazione fondiaria
Art. 7
 (Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 10
 (Progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati:
a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:
1) assetto della proprietà fondiaria;
2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
4) indicazione delle infrastrutture esistenti;
b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
c) elaborati di progetto recanti:
1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
2) elenco previsionale delle particelle dei proprietari con i diritti reali;
3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;
4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;
5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
6) eventuale relazione relativa alla caratterizzazione del compendio unico disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 101/2005;
7) eventuale relazione sulla caratterizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo di cui all'articolo 27;
8) eventuale relazione sull'organizzazione delle aree nelle quali è prevista la costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
9) preventivo sommario di spesa.

Art. 12
 (Stima dei terreni e piano di assegnazione)
1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni.
2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.
3. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.
4. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.
7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933 può essere superato con l'assenso del proprietario interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del proprietario interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo alla nuova assegnazione.
9. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 8 il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 13
 (Progetto definitivo - esecutivo del piano)
1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti;
b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
c) elenco recante l'indicazione dei compendi unici, qualora previsti;
d) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta e l'eventuale conguaglio in denaro;
e) elenco recante l'indicazione dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;
f) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
g) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;
h) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;
i) preventivo di spesa del piano.