Art. 7
(Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria)
1. Il procedimento di razionalizzazione fondiaria prende avvio a iniziativa privata o a iniziativa pubblica dei Comuni o delle Comunità di montagna. Nel caso di iniziativa privata è richiesta l'adesione espressa di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Nel caso di iniziativa di Comuni o Comunità di montagna è richiesto il voto favorevole dell'organo competente dell'Ente.
2. Per i piani a iniziativa privata il soggetto attuatore è scelto a maggioranza assoluta degli aderenti di cui al comma 1, tra il Comune o la Comunità di montagna competente per territorio.
3. Nel caso di accoglimento della proposta il soggetto attuatore adotta con propria deliberazione uno schema di intervento con i motivi tecnici dell'intervento, i criteri di massima cui si ispira la razionalizzazione fondiaria, il perimetro del comprensorio interessato, lo stato attuale dei terreni, la loro potenzialità produttiva, i criteri di assegnazione dei terreni medesimi, il preventivo di spesa per la redazione e l'attuazione del piano di razionalizzazione, indicando altresì i terreni eventualmente esclusi dal piano di ricomposizione ai sensi dell'
articolo 852 del codice civile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.