Art. 6
(Comprensorio di razionalizzazione fondiaria)
1. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.
2. Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.
3. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni così ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.