1. I Comuni o le Comunitą di montagna sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attivitą di razionalizzazione fondiaria disciplinate dalla presente legge.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.