Art. 4
(Modalità di razionalizzazione fondiaria)
1. La razionalizzazione fondiaria può essere avviata secondo le seguenti modalità:
a) a iniziativa privata;
b) a iniziativa pubblica da parte dei Comuni o delle Comunità di montagna.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.