Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivitā agricola in aree montane
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 24 č autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unitā previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni e alle Comunitā montane per la realizzazione di piani di razionalizzazione fondiaria nel territorio montano regionale>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 27 č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unitā previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4005 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 500.000 euro per l'anno 2006, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unitā previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 - (partita n. 35 - del prospetto D/2 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento č conseguentemente ridotto di pari importo.