Art. 31
(Agevolazioni finanziarie)
1. La Regione, per le finalitą di cui alla presente legge, assicura adeguate risorse finanziarie ai Comuni e alle Comunitą di montagna, fermi restando i finanziamenti regionali di cui agli articoli 24 e 27 e gli incentivi previsti da altre norme a favore del settore agricolo.
2. Eventuali proventi derivanti da forme di assegnazione di cui all'articolo 27, comma 7, sono reinvestite dai Comuni nella promozione dell'attivitą agricola.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.