1. Al fine di promuovere l'attivitą agricola nelle zone montane della regione, i Comuni e le Comunitą di montagna possono avvalersi di societą a prevalente partecipazione pubblica per effettuare:
a) acquisti e vendite di terreni agricoli, nell'ambito delle operazioni di razionalizzazione fondiaria, da destinarsi alla costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
b) acquisti di terreni agricoli per consentire operazioni di permuta a favore di imprenditori agricoli espropriati nell'ambito di attuazione di piani industriali o artigianali che prevedono l'espropriazione per pubblica utilitą;
c) acquisti di terreni agricoli, ivi compresa la realizzazione di strutture e infrastrutture, da mettere a disposizione di imprenditori agricoli per la costituzione di compendi unici.
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.