Art. 28
(Costituzione di imprese agricole funzionali)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 1, i Comuni e le Comunitą di montagna promuovono, con iniziativa diretta o a seguito di richiesta, l'imprenditorialitą locale e l'attrazione di imprenditorialitą esterna mediante la costituzione di imprese agricole funzionali conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Ai fini del comma 1 i Comuni e le Comunitą di montagna procedono annualmente alla ricognizione delle esigenze imprenditoriali e delle disponibilitą di terreni agricoli e, anche avvalendosi di soggetti esterni, curano l'affidamento in gestione dei predetti terreni agli imprenditori agricoli richiedenti, dando prioritą ai giovani imprenditori.
3. I Comuni e le Comunitą di montagna concedono ai proprietari che, nelle forme previste dal comma 2, abbiano stipulato contratti d'affitto della durata di almeno dieci anni, un premio pari al 2 per cento dell'indennitą spettante in caso di esproprio senza tenere conto di eventuali maggiorazioni previste a favore di determinate categorie di soggetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.