Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane
Art. 27
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 112, L. R. 7/2024