Art. 27
(Progettazione di insediamenti produttivi agricoli)
1. Al fine di migliorare la fruizione del territorio montano, anche favorendo la ricomposizione fondiaria e il recupero di aree incolte o abbandonate, i Comuni possono realizzare insediamenti produttivi agricoli che costituiscono opere pubbliche ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi per la realizzazione di un insediamento produttivo agricolo intercomunale.
3.
La Regione è autorizzata a concedere contributi per la progettazione e la realizzazione degli insediamenti produttivi agricoli secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:
a) i contributi possono essere concessi fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, all'acquisizione delle aree, alla realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario, ai frazionamenti dei terreni e agli oneri notarili;
b) la domanda di contributo è corredata della cartografia dell'area interessata e della relazione descrittiva dell'intervento ove sono indicati: l'estensione in ettari dell'area, l'elencazione e il numero delle particelle catastali con la specifica dei relativi proprietari e delle colture in atto;
d) il rapporto medio tra il numero di particelle catastali e l'area complessiva oggetto di intervento non può essere inferiore a 5 particelle ad ettaro.
5. Le aree oggetto di intervento possono essere successivamente assegnate a terzi mediante procedura di evidenza pubblica, tenendo conto di criteri orientati a favorire l'insediamento dei giovani imprenditori e l'ottenimento di produzioni di qualità.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 112, L. R. 7/2024