Art. 25
(Modalità di promozione dell'attività agricola)
1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.
2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:
a) costituzione di consorzi di proprietari;
b) piano di insediamento produttivo agricolo;
c) costituzione di imprese agricole funzionali;
d) negozi di accertamento dell'usucapione.