Art. 24
(Finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il finanziamento del piano č a totale carico della Regione.
2. Le modalitā di erogazione del finanziamento del piano di razionalizzazione fondiaria al soggetto attuatore sono le seguenti:
a) acconto pari al 50 per cento all'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria;
b) saldo ad avvenuta approvazione del piano da parte della Giunta regionale;
c) qualora l'adesione alla proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria di cui all'articolo 8 sia unanime, l'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto preliminare di razionalizzazione fondiaria.
3. Con il primo finanziamento dei lavori previsti dal piano di razionalizzazione fondiaria č finanziata anche la trascrizione o iscrizione del piano medesimo.