Art. 20
(Disciplina dei diritti reali e dei diritti personali di godimento)
2. In caso di scioglimento dei contratti di affitto di fondo rustico aventi a oggetto fondi interessati alla razionalizzazione fondiaria, l'affittuario avrà diritto al pagamento di un equo indennizzo fissato dall'
articolo 43 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).