Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella regione Friuli Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.
2. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprietà di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalità giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilità e dell'indivisibilità.
3. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza può determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.