Art. 18
(Effetti dell'approvazione del piano)
2. Il soggetto attuatore, entro il termine di un anno dai trasferimenti dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché dall'imposizione delle servitù previste dal piano, provvede alla trascrizione o iscrizione dei diritti reali, al trasferimento delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione, alle volture catastali, al pagamento e alla riscossione dei conguagli in denaro relativi alle permute e all'immissione nel possesso dei terreni di nuova assegnazione.
4. Nei territori in cui vige, ai sensi del
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), il sistema tavolare basato sul principio della pubblicità costitutiva, il provvedimento di approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria, divenuto efficace, costituisce titolo per l'intavolazione dei diritti.