Art. 16
(Approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. La Giunta regionale, valutate le osservazioni e le opposizioni non accolte dal soggetto attuatore, approva il piano di razionalizzazione fondiaria.
2. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano č pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.