Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivitā agricola in aree montane
Art. 15
 (Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il piano č depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati.
2. Il soggetto attuatore dā contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei Comuni presso i quali č avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I Comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.
5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.