1. L'adozione del piano di razionalizzazione fondiaria, previa acquisizione in sede di conferenza di servizi di tutti i pareri e autorizzazioni necessari, avviene:
a) per i casi di iniziativa privata, con il voto favorevole di un numero di proprietari interessati alla realizzazione della razionalizzazione fondiaria che rappresenti almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree, a cui segue conforme deliberazione del soggetto attuatore;
b) per i casi di iniziativa del Comune o della Comunitą di montagna, con il voto favorevole dell'organo competente del soggetto attuatore.
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.