Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane
TITOLO I
 NORME GENERALI
Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Obiettivi e modalità di intervento)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà legislativa di cui all'articolo 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sostenibile attraverso gli strumenti della razionalizzazione fondiaria e della promozione dell'attività agricola, definendo le relative procedure.
2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricola e ambientale dell'Unione europea, è finalizzata:
a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;
b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;
c) allo sviluppo di attività economiche, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, più in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

3. La razionalizzazione fondiaria viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie.
4. Le procedure di gestione sostenibile del territorio agroforestale e di razionalizzazione fondiaria, approvate e finanziate dalla Regione, sono di regola informate al principio dell'adesione volontaria.
5. La promozione dell'attività agricola, finalizzata alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole, è attuata mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari, i piani di insediamento produttivo agricolo, la costituzione di imprese agricole funzionali e i negozi di accertamento dell'usucapione.
TITOLO II
 RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA
Capo I
 Definizioni
Capo II
 Redazione dei piani di razionalizzazione fondiaria
Art. 7
 (Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 10
 (Progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. I soggetti attuatori delegati provvedono alla redazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria che contiene i seguenti elaborati:
a) elaborati di analisi dello stato di fatto su carta tecnica regionale anche in formato digitale recanti:
1) assetto della proprietà fondiaria;
2) uso del suolo con l'indicazione delle colture in atto;
3) estratto del piano regolatore generale comunale con l'indicazione di tutti i vincoli esistenti;
4) indicazione delle infrastrutture esistenti;
b) elenco dei proprietari e delle relative particelle catastali con l'indicazione, per ognuna, dei diritti reali esistenti;
c) elaborati di progetto recanti:
1) relazione indicante i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e gli obiettivi perseguiti, nonché l'individuazione dei soggetti da convocare ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
2) elenco previsionale delle particelle dei proprietari con i diritti reali;
3) elenco delle opere pubbliche necessarie e complementari alla realizzazione del piano, con relativa relazione e preventivo di spesa;
4) ricognizione topografica della vegetazione esistente;
5) cartografia recante l'individuazione degli ambiti particolarmente sensibili, nonché l'indicazione degli interventi per la loro tutela e valorizzazione;
6) eventuale relazione relativa alla caratterizzazione del compendio unico disciplinato dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 e modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 101/2005;
7) eventuale relazione sulla caratterizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo di cui all'articolo 27;
8) eventuale relazione sull'organizzazione delle aree nelle quali è prevista la costituzione di imprese agricole funzionali di cui all'articolo 28;
9) preventivo sommario di spesa.

Art. 12
 (Stima dei terreni e piano di assegnazione)
1. A seguito dell'approvazione del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria, il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica con il compito di provvedere alla stima dei terreni tenendo conto dell'eventuale presenza di colture poliennali o di investimenti fissi, e di redigere sulla base del progetto preliminare il piano di assegnazione dei terreni.
2. Fanno parte di diritto della commissione tecnica i membri designati dalle organizzazioni professionali agricole regionali più rappresentative a livello locale.
3. La stima è particellare, sintetica, comparativa, basata su fondi campione e riguardante il suolo nudo.
4. Il criterio generale per la costituzione di unità fondiarie risulta dalla riunione degli appezzamenti al fine di assegnare a ogni proprietario, in cambio dei propri terreni, un unico appezzamento o anche più di uno, se ciò convenga ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
5. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.
7. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il limite di cui all'articolo 22 del regio decreto 215/1933 può essere superato con l'assenso del proprietario interessato. Nel caso in cui la dimensione delle particelle sia tale da non consentire una razionale coltivazione, con l'assenso del proprietario interessato, il conguaglio in denaro raggiunge l'intero valore e non si dà luogo alla nuova assegnazione.
9. Nei casi in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 8 il piano di assegnazione è respinto e vengono revocati la delegazione e il finanziamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 13
 (Progetto definitivo - esecutivo del piano)
1. I soggetti attuatori provvedono alla redazione del progetto definitivo - esecutivo che costituisce il piano di razionalizzazione fondiaria e che si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione finale con i criteri ai quali si ispira la razionalizzazione fondiaria e obiettivi perseguiti;
b) piano di assegnazione dei terreni con planimetria del nuovo assetto della proprietà fondiaria;
c) elenco recante l'indicazione dei compendi unici, qualora previsti;
d) registro dei movimenti della proprietà, contenenti per ogni ditta gli elementi catastali di carico e scarico dei terreni posseduti e di quelli di nuova assegnazione, la stima valutativa delle superfici oggetto di permuta e l'eventuale conguaglio in denaro;
e) elenco recante l'indicazione dei diritti reali preesistenti con il nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti reali di godimento e le ipoteche;
f) elenco descrittivo e foglio di mappa delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
g) individuazione degli interventi necessari alla tutela e valorizzazione degli ambiti particolarmente sensibili;
h) indicazione delle opere pubbliche di interesse comune necessarie e complementari alla realizzazione del piano, in particolare delle infrastrutture viarie, delle aree di conservazione e ricostituzione vegetale, delle sistemazioni agrarie e delle reti irrigue e della relativa spesa;
i) preventivo di spesa del piano.

Capo III
 Adozione e approvazione del piano di razionalizzazione fondiaria
Art. 15
 (Deposito del piano di razionalizzazione fondiaria)
1. Il piano è depositato, a cura del soggetto attuatore, presso i Comuni interessati.
2. Il soggetto attuatore dà contestualmente notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso. I Comuni trasmettono le osservazioni e le opposizioni al soggetto attuatore il quale si pronuncia motivatamente sulle stesse e provvede, eventualmente, a modificare il piano in accoglimento di esse ovvero decide la sua rielaborazione.
5. Il soggetto attuatore trasmette il piano e le eventuali osservazioni e opposizioni non accolte, unitamente alle proprie controdeduzioni, all'Amministrazione regionale.
Capo IV
 Disposizioni comuni per la razionalizzazione fondiaria
TITOLO III
 PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
Capo I
 Organizzazione e pianificazione dell'attività agricola
Art. 27
 (Piano di insediamento produttivo agricolo)
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.

7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 24/2016
TITOLO IV
 NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo I
 Norme finanziarie e finali
Art. 32
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4004 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni e alle Comunità montane per la realizzazione di piani di razionalizzazione fondiaria nel territorio montano regionale>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.
2. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 4005 (2.1.232.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 220 - Bonifica e Irrigazione - spese d'investimento - con la denominazione <<Finanziamento ai Comuni per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 500.000 euro per l'anno 2006, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 - (partita n. 35 - del prospetto D/2 allegato al documento tecnico) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.