Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivitā agricola in aree montane
Art. 3
(Definizione di imprenditore agricolo)
1. Ai fini della presente legge č imprenditore agricolo chi esercita una delle attivitā previste dall'articolo 2135 del codice civile.