Art. 11
(Procedure di approvazione del progetto preliminare)
1. Il soggetto attuatore, adottato il progetto preliminare, convoca la conferenza di servizi, di cui all'
articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, per l'esame del progetto preliminare del piano di razionalizzazione fondiaria.
2. Il progetto preliminare, recepite le eventuali prescrizioni della conferenza di servizi, č approvato dall'organo competente del soggetto attuatore. Ad avvenuta approvazione, il direttore del Servizio regionale competente eroga l'anticipo del finanziamento ai sensi dell'articolo 24.