Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2006

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attività sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.

Art. 1

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 8/2003)

1. L'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Tutela dei praticanti)

1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equipollenti.

2. Prima dell'inizio dell'attività, i gestori delle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Il direttore tecnico è tenuto a verificare il possesso dell'idoneità fisica dei praticanti, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente, nonché il rispetto delle normative antidoping.

4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale.>>.

Art. 2

(Norma transitoria)

1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture già in attività dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 1.