Legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2006
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), recante norme per la tutela dei praticanti le attivitą sportive e per la valorizzazione della figura professionale dei laureati in scienze motorie.
Art. 2
(Norma transitoria)
1.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture gią in attivitą dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 8/2003, come sostituito dall'articolo 1.