Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano

Art. 9

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal direttore scientifico e presieduto dal medesimo. Vi partecipa, di diritto, il direttore sanitario, ed è composto da altri dieci membri, proposti dal consiglio di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale sanitario dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, da due esperti esterni e da due esperti scelti nel campo della ricerca. Il comitato resta in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo di durata del comitato medesimo.

3. Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono partecipare, previo invito, per la trattazione di particolari problematiche, i responsabili delle unità operative dell'istituto.

4. Il comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.