Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge riordina l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano, di seguito denominati Istituti. Il riordino degli Istituti non prevede la trasformazione dei medesimi in fondazioni non trovando applicazione l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

2. Le disposizioni che seguono attuano i principi dettati dal decreto legislativo 288/2003, nonché dalle norme regionali in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Art. 2

(Finalità)

1. Il riordino degli Istituti è finalizzato:

a) all'integrazione delle funzioni di ricerca nell'ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale e internazionale;

b) all'integrazione delle funzioni assistenziali e, in particolare, di quelle ad alta qualificazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale;

c) all'integrazione delle funzioni di formazione nell'ambito del sistema formativo regionale;

d) alla separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione.

1 bis. A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 39, L. R. 22/2010

Art. 3

(Ruolo e funzioni degli Istituti)

1. Gli Istituti sono enti di diritto pubblico che svolgono attività assistenziale e di formazione con particolare orientamento all'attività di ricerca, sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l'integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per quanto riguarda l'istituto <<Burlo Garofolo>>, anche l'integrazione logistica con l'Azienda ospedaliero - universitaria <<Ospedali riuniti>> di Trieste.

2. Gli obiettivi e le attività degli Istituti, in campo assistenziale, vengono definiti dal Piano sanitario e sociosanitario regionale tenendo conto degli indirizzi del Piano sanitario nazionale.

3. Gli Istituti perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Gli obiettivi e le attività degli Istituti, in tale campo, sono stabiliti nei piani e nei programmi nazionali e regionali.

Art. 4

(Organi)

1. Sono organi degli Istituti:

a) il direttore generale;

b) il consiglio di indirizzo e verifica;

c) il direttore scientifico;

d) il collegio sindacale.

Art. 5

(Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo)

1. Il direttore generale dura in carica da tre a cinque anni ed è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute. La Regione provvede comunque alla nomina, anche in mancanza di riscontro, decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

2. Il direttore generale è l'organo responsabile della gestione complessiva dell'istituto, di cui è il legale rappresentante.

3. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell'integrazione dell'attività assistenziale e di formazione con l'attività di ricerca.

5. Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali.

Art. 6

(Consiglio di indirizzo e verifica)

(1)

1. Il consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, è composto da cinque membri di cui tre designati dalla Giunta regionale, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e uno designato dal Ministro della salute. Il consiglio è nominato dal direttore generale e le sue modalità di funzionamento sono definite da un regolamento approvato dal consiglio medesimo.

2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia programmatoria, organizzativa e gestionale, nonché di comprovata onorabilità e competenza scientifica e professionale, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio né dipendenti dell'istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l'istituto medesimo.

3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico.

4. Il consiglio indirizza l'attività dell'istituto e ne verifica la congruità con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori sulle seguenti proposte di provvedimenti:

a) programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;

b) programma annuale e bilancio preventivo;

c) rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;

d) atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto;

e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni;

f) alienazione del patrimonio.

5. Il consiglio esprime i pareri di cui al comma 4 entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di silenzio i pareri si intendono positivi. I provvedimenti adottati in difformità dai pareri, unitamente a questi ultimi, vengono comunicati alla Regione per le valutazioni di competenza.

6. Ai componenti del consiglio è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.

(2)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 38, L. R. 14/2016

Integrata la disciplina del comma 6 da art. 8, comma 41, L. R. 14/2016

Art. 7

(Direttore scientifico)

1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni.

2. Il direttore scientifico viene scelto tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca degli Istituti.

3. Al direttore scientifico viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

4. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività scientifica e di ricerca e gestisce il relativo budget, attribuitogli dal direttore generale, la cui entità non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'istituto per l'attività di ricerca e, complessivamente, all'ammontare dei conferimenti specificatamente destinati all'istituto, in ragione del carattere scientifico dell'istituto medesimo.

5. Il direttore scientifico individua i responsabili di ciascun progetto di ricerca, assegna loro il relativo specifico budget e ne verifica l'impiego.

6. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico e si rapporta con il direttore generale ai fini dell'integrazione dell'attività di ricerca con l'attività assistenziale e di formazione.

7. Il direttore scientifico esprime il parere preventivo obbligatorio per l'articolazione funzionale dell'attività di ricerca ai fini dell'adozione dell'atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013

Art. 9

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal direttore scientifico e presieduto dal medesimo. Vi partecipa, di diritto, il direttore sanitario, ed è composto da altri dieci membri, proposti dal consiglio di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale sanitario dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, da due esperti esterni e da due esperti scelti nel campo della ricerca. Il comitato resta in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo di durata del comitato medesimo.

3. Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono partecipare, previo invito, per la trattazione di particolari problematiche, i responsabili delle unità operative dell'istituto.

4. Il comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.

Art. 10

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 12, L. R. 5/2013

Articolo abrogato da art. 5, comma 4, L. R. 33/2015

Art. 11

(Integrazione delle politiche di assistenza sanitaria e di ricerca)

1. Per il perseguimento dell'integrazione tra le politiche di assistenza sanitaria e di ricerca, lo Stato e la Regione possono definire intese di programma pluriennali per stabilire:

a) la programmazione degli obiettivi e dell'attività di ricerca e la relativa copertura finanziaria;

b) l'attività di assistenza sanitaria coerente con la programmazione sanitaria regionale, funzionale all'attività di ricerca;

c) il sistema tariffario e il correlato finanziamento dell'attività assistenziale che consideri la connessione tra ricerca e assistenza nell'attività svolta dagli Istituti;

d) la programmazione degli investimenti e la relativa copertura finanziaria;

e) ogni altro oggetto che, congiuntamente, le parti ritengano di sottoporre a intesa.

2. La Regione promuove, mediante accordi con le altre regioni nelle quali hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti, nonché la collaborazione con lo Stato.

Art. 12

(Attività strumentali)

1. Fermo restando lo scopo non lucrativo nonché la natura pubblica dell'attività assistenziale e di ricerca scientifica, gli Istituti, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e, in caso di parere negativo, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti. A tale fine essi possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;

b) tutela della proprietà dei risultati scientifici;

c) obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare riguardo all'attività di ricerca.

2. In particolare, nelle predette forme e osservando i medesimi principi, fatto salvo che non si tratti di attività istituzionali nel campo dell'assistenza, della ricerca e della formazione, gli Istituti possono anche:

a) svolgere attività, non comprese negli scopi istituzionali, di sostegno e di sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e formazione, anche di alta specialità;

b) realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca;

c) attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione economica;

d) svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, quali i servizi alberghieri, di ristorazione e di manutenzione, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza;

e) amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile.

3. Nel caso di costituzione o di partecipazione a società di capitali gli Istituti devono detenere una quota non inferiore al 20 per cento del capitale sociale e devono essere previsti quorum deliberativi rafforzati per le determinazioni del consiglio di amministrazione che impegnano in misura rilevante la società. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, gli Istituti devono poter nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale almeno in proporzione alla quota sociale detenuta.

Art. 13

(Organizzazione e personale)

1. Gli Istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.

2. Gli Istituti adottano l'atto aziendale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Al personale degli Istituti si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 14

(Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità)

1. Gli atti di programmazione di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), evidenziano gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all'attività di ricerca.

2. Il patrimonio degli Istituti è costituito dai beni e dai valori indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 288/2003.

3. Permangono in capo agli Istituti i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro novanta giorni dall'insediamento, il direttore generale redige un atto ricognitivo dei beni nonché delle attività e passività in essere alla data di cui al comma 3. Le risultanze dell'atto ricognitivo costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale degli Istituti.

5. Per le attività di cui alla presente legge gli Istituti sono finanziati in applicazione delle relative disposizioni nazionali e regionali nonché delle previsioni contenute nell'eventuale atto di intesa di cui all'articolo 11.

6. Gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali.

7. La Regione definisce apposite direttive per la separata contabilizzazione dell'attività di ricerca nonché le eventuali altre attività e funzioni di cui si ritengano utili separate e specifiche informazioni.

Art. 15

(Raccordo con la normativa statale e regionale)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo 288/2003, nonché i principi generali di cui all'atto di intesa adottato in data 1 luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2005, n. 270.

Art. 16

(Disposizione transitoria)

1. A decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10, cessano i corrispondenti incarichi conferiti ai sensi della legislazione previgente.