1. Il riordino degli Istituti č finalizzato:
a) all'integrazione delle funzioni di ricerca nell'ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale e internazionale;
b) all'integrazione delle funzioni assistenziali e, in particolare, di quelle ad alta qualificazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale;
c) all'integrazione delle funzioni di formazione nell'ambito del sistema formativo regionale;
d) alla separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione.
1 bis. A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.