Art. 13
(Organizzazione e personale)
1. Gli Istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalitą ed economicitą di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.
3. Al personale degli Istituti si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.