Legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano
Art. 6
2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia programmatoria, organizzativa e gestionale, nonché di comprovata onorabilità e competenza scientifica e professionale, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio né dipendenti dell'istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l'istituto medesimo.
3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico.
4. Il consiglio indirizza l'attività dell'istituto e ne verifica la congruità con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori sulle seguenti proposte di provvedimenti:
a) programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;
b) programma annuale e bilancio preventivo;
c) rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;
d) atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto;
e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni;
f) alienazione del patrimonio.

5. Il consiglio esprime i pareri di cui al comma 4 entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di silenzio i pareri si intendono positivi. I provvedimenti adottati in difformità dai pareri, unitamente a questi ultimi, vengono comunicati alla Regione per le valutazioni di competenza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 38, L. R. 14/2016
2 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 8, comma 41, L. R. 14/2016
Art. 7
 (Direttore scientifico)
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni.
2. Il direttore scientifico viene scelto tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca degli Istituti.
3. Al direttore scientifico viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali.
4. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività scientifica e di ricerca e gestisce il relativo budget, attribuitogli dal direttore generale, la cui entità non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'istituto per l'attività di ricerca e, complessivamente, all'ammontare dei conferimenti specificatamente destinati all'istituto, in ragione del carattere scientifico dell'istituto medesimo.
5. Il direttore scientifico individua i responsabili di ciascun progetto di ricerca, assegna loro il relativo specifico budget e ne verifica l'impiego.
6. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico e si rapporta con il direttore generale ai fini dell'integrazione dell'attività di ricerca con l'attività assistenziale e di formazione.
7. Il direttore scientifico esprime il parere preventivo obbligatorio per l'articolazione funzionale dell'attività di ricerca ai fini dell'adozione dell'atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
Art. 9
 (Comitato tecnico scientifico)
1. Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca.
2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal direttore scientifico e presieduto dal medesimo. Vi partecipa, di diritto, il direttore sanitario, ed è composto da altri dieci membri, proposti dal consiglio di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale sanitario dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, da due esperti esterni e da due esperti scelti nel campo della ricerca. Il comitato resta in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo di durata del comitato medesimo.
3. Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono partecipare, previo invito, per la trattazione di particolari problematiche, i responsabili delle unità operative dell'istituto.
4. Il comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.
5. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 12, L. R. 5/2013
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 4, L. R. 33/2015
Art. 12
 (Attività strumentali)
1. Fermo restando lo scopo non lucrativo nonché la natura pubblica dell'attività assistenziale e di ricerca scientifica, gli Istituti, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e, in caso di parere negativo, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti. A tale fine essi possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi:
a) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;
b) tutela della proprietà dei risultati scientifici;
c) obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare riguardo all'attività di ricerca.

2. In particolare, nelle predette forme e osservando i medesimi principi, fatto salvo che non si tratti di attività istituzionali nel campo dell'assistenza, della ricerca e della formazione, gli Istituti possono anche:
a) svolgere attività, non comprese negli scopi istituzionali, di sostegno e di sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e formazione, anche di alta specialità;
b) realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca;
c) attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione economica;
d) svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, quali i servizi alberghieri, di ristorazione e di manutenzione, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza;
e) amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile.

Art. 14
 (Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità)
1. Gli atti di programmazione di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), evidenziano gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all'attività di ricerca.
3. Permangono in capo agli Istituti i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro novanta giorni dall'insediamento, il direttore generale redige un atto ricognitivo dei beni nonché delle attività e passività in essere alla data di cui al comma 3. Le risultanze dell'atto ricognitivo costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale degli Istituti.
5. Per le attività di cui alla presente legge gli Istituti sono finanziati in applicazione delle relative disposizioni nazionali e regionali nonché delle previsioni contenute nell'eventuale atto di intesa di cui all'articolo 11.
6. Gli Istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali.
7. La Regione definisce apposite direttive per la separata contabilizzazione dell'attività di ricerca nonché le eventuali altre attività e funzioni di cui si ritengano utili separate e specifiche informazioni.
Art. 15
 (Raccordo con la normativa statale e regionale)
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo 288/2003, nonché i principi generali di cui all'atto di intesa adottato in data 1 luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2005, n. 270.