Legge regionale 21 luglio 2006 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 20/10/2022

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 4

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento straordinario di 50.000 euro per la copertura fino al 100 per cento della spesa ammissibile relativa alla realizzazione di un parcheggio per l'area retrostante la sede di Pordenone dell'Agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2257 (2.1.235.3.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 266 - Affari generali, amministrativi e consulenza - con la denominazione <<Finanziamento straordinario all'ARPA in vista della realizzazione di un parcheggio nell'area retrostante la sede di Pordenone dell'Agenzia>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Carniacque SpA un contributo <<una tantum>> per le spese di avvio della propria attività, nei limiti previsti dal regime <<de minimis>>.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 3.2.340.1.545 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione <<Interventi di parte corrente nel settore della tutela delle acque>> con riferimento al capitolo 2441 (1.1.156.2.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 278 - Infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - con la denominazione <<Contributo alla società Carniacque SpA per le spese di avvio della propria attività>> e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2006.

5.

( ABROGATO )

(11)

6.

( ABROGATO )

(12)

7. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.1.1597 <<Manutenzione opere idrauliche>> di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.4 - rubrica n. 340 - spese correnti - con riferimento al capitolo 2504 (1.1.141.2.08.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 340 - Servizio n. 276 - Idraulica - con la denominazione <<Spese per interventi di manutenzione ordinaria di opere idrauliche e degli alvei dei corsi d'acqua>> e con lo stanziamento di 1.200.000 euro per l'anno 2006.

8. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 38, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nell'ambito degli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3 (Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006), è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. All'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 51 le parole: <<da adottare entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione della norma>> sono soppresse;

b) il comma 52 è abrogato.

10. Nell'ambito del coordinamento delle attività dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare l'integrazione fra le politiche ambientali dei diversi livelli istituzionali, il Comitato di indirizzo e verifica, istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), propone alla Giunta regionale, quali elementi necessari per stabilire annualmente l'entità del finanziamento regionale per il funzionamento dell'Agenzia, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientali e le priorità strategiche di intervento, definite in relazione all'evoluzione della normativa di protezione ambientale e alle criticità emergenti sul fronte dei controlli, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.

11.

( ABROGATO )

(6)

12.

( ABROGATO )

(7)

13. Le prestazioni obbligatorie a supporto degli enti locali trovano copertura nel finanziamento regionale nella misura stabilita dalle convenzioni per l'avvalimento delle strutture tecniche dell'ARPA, previste dall'articolo 12 della legge regionale 6/1998, al fine di garantire l'equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutti gli enti che si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA e di assicurare l'uniformità sul territorio dei livelli di protezione ambientale.

14. Per consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di verifica sulla congruità delle dotazioni assegnate per lo svolgimento delle attività programmate dall'ARPA, il Direttore generale dell'ARPA indica nelle relazioni redatte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g), della legge regionale 6/1998, i costi sostenuti per le prestazioni erogate a favore dei diversi livelli istituzionali. Il documento indica altresì i costi sostenuti per le attività che l'ARPA svolge nell'esercizio delle funzioni proprie.

15. L'ammontare dell'imposta per chilogrammo di rifiuti conferiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge 62/2005, è fissato nelle seguenti misure:

a) 0,001033 euro per chilogrammo di rifiuti non pericolosi e inerti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

b) 0,00517 euro per chilogrammo di rifiuti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

c) 0,02582 euro per chilogrammo di rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) 0,02582 euro per chilogrammo di rifiuti pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

16.

( ABROGATO )

(13)

17. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2005 ai Comuni che hanno presentato domanda entro l'anno medesimo oltre il termine fissato dall'articolo 14, comma 1, del regolamento attuativo approvato con decreto Presidente della Regione n. 0149/Pres. del 27 maggio 2005, ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni ritardatari, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del regolamento n. 0149/2005.

19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 61.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3230 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Il saldo positivo pari a 3.244.389,71 euro derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2005 sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPBcapitolo di entratamaggiori e minoriaccertamenti
4.3.15681501- 31.334,34
4.3.5681531- 54.751,00
4.3.5691540+ 431.103,65
4.3.5701541+ 630.444,14
4.3.5711542+ 1.771.541,75
4.3.5721543+ 497.385,51

è iscritto, per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con l'articolo 1, comma 2 - Tabella A1, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3273 <Fondo regionale per l'edilizia residenziale - interventi in conto capitale - fondi regionali>>.

21. Il comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori, negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dell'ATER, per gli alloggi gestiti, e dei proprietari privati che usufruiscono dell'intervento in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.>>.

(10)

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 52, della legge regionale 2/2006, come sostituito dal comma 21, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributi pluriennali costanti alle ATER per l'installazione di ascensori negli edifici, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER in regime di edilizia sovvenzionata>>.

23. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 6, comma 89, della legge regionale 2/2006, è abrogato.

24. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 6/2003, come inserito dall'articolo 6, comma 56, della legge regionale 2/2006, le parole: <<e dei prefinanziamenti>> sono soppresse.

(9)

25. Al comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole: <<di recupero del proprio patrimonio edilizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<di edilizia sovvenzionata>> e le parole: <<e dei prefinanziamenti>> sono soppresse.

26. Gli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 24, e gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 57, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 25, fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. È disposto da parte di Mediocredito SpA il rimborso delle somme disponibili e non utilizzabili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

28. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 27 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003.

29. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 27, pari a 14 milioni di euro, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1043 (3.6.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 270 - Edilizia residenziale - con la denominazione <<Rimborso da Mediocredito SpA delle somme non utilizzabili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, e dell'articolo 6, commi da 26 a 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 - risorse da destinare al Fondo edilizia residenziale>> e con lo stanziamento di 14 milioni di euro per l'anno 2006.

30. In relazione al disposto di cui al comma 28 e per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 14 milioni di euro per l'anno 2006.

31. Ai fini di accelerare la conclusione degli interventi di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999 il termine perentorio, fissato o prorogato da Mediocredito SpA ai sensi dell'articolo 11 del bando emanato nell'anno 1999 e del bando emanato nell'anno 2002 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, è inderogabilmente fissato in centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per le domande in graduatoria per le quali non sia ancora stato emesso, ai sensi dell'articolo 12 dei bandi medesimi, il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

32. Alla scadenza del termine di cui al comma 31, le somme disponibili e non utilizzabili sul Fondo indicato al comma 27 in relazione alle archiviazioni disposte anche conseguentemente all'applicazione del comma 31, sono rimborsate da Mediocredito SpA all'Amministrazione regionale.

(3)

33. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 32 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, in sede di predisposizione della legge di assestamento del bilancio regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1999.

(4)(5)

34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, l'estensione temporale del limite di impegno di 500.000 euro autorizzato per quindici annualità con l'articolo 4, comma 138, tabella D - Fondo per l'edilizia residenziale, della legge regionale 1/2004, iscritto per gli anni dal 2005 al 2014 nell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124, con riferimento al capitolo 3234, e per gli anni dal 2015 al 2019 nell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524, con riferimento al capitolo 3293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ricostituita per quindici annualità sul citato capitolo 3234 della spesa mediante storno, di pari importo annuo per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, dal citato capitolo 3293 della spesa, ferma restando l'autorizzazione di spesa disposta a carico delle quindici annualità con deliberazione della Giunta regionale n. 3454 del 21 dicembre 2004.

35.

( ABROGATO )

(14)

36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 35, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3409 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute entro il termine del 31 ottobre 2006 in base all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.

38. L'Amministrazione regionale incentiva l'uso razionale dell'energia concedendo alle imprese contributi in conto capitale in regime di <<de minimis>>, fino a una percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici.

(8)

38 bis. In sede di prima applicazione sono ammissibili ai contributi di cui al comma 38 anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2006.

(1)

39. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 38 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 4.4.340.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3217 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <<Contributi in conto capitale alle imprese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2006.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai soggetti organizzatori le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative per la celebrazione del trentennale degli eventi sismici del 1976 previste dal programma approvato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione).

42. I soggetti organizzatori al fine di ottenere il rimborso di cui al comma 41 devono presentare domanda alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione della spesa sostenuta.

(2)

43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9477 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l'esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d'appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell'invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell'arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.

45. Il rimborso delle spese indicate al comma 44 è ammesso nei soli casi in cui l'impugnazione del lodo arbitrale davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria sia stata definita con sentenza di rigetto, emessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

46. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 44 va presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

47. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 44 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

48. In deroga al disposto di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), affluiscono, come disposto con l'articolo 1, comma 2 - tabella A1, all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i rientri netti accertati e non ancora contabilizzati in spesa fino al 31 dicembre 2005 per un ammontare complessivo di 724.868,28 euro, suddivisi con riferimento alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 e ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati:

UPBcapitolo di entrata
3.6.54410627.381,88
4.3.5791450708.918,53
4.3.57915338.567,87

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Accordo di programma quadro stipulato in data 10 marzo 2005 in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

50. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di 991.115,01 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.350.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento rispettivamente:

a) per 491.155,01 euro, al capitolo 3928 (2.1.210.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Spese per il finanziamento regionale dell'Accordo di programma quadro stipulato in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione in data 10 marzo 2005 - Ricorso al mercato finanziario>> e con lo stanziamento di 491.155,01 euro per l'anno 2006;

b) per 500.000 euro, al capitolo 3948 (2.1.210.3.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Spese per il finanziamento regionale dell'Accordo di programma quadro stipulato in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione in data 10 marzo 2005>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2006.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare incentivi al Comune di Marano Lagunare per interventi di ristrutturazione di immobili da destinare all'Autorità marittima locale.

52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.2.350.2.190 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2085 (1.1.232.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 252 - Infrastrutture e vie di comunicazione - con la denominazione <<Erogazione di incentivi al Comune di Marano Lagunare per interventi di ristrutturazione di immobili da destinare all'Autorità marittima locale>> e con lo stanziamento di 80.000 euro per l'anno 2006.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese, a implementazione delle attività già svolte ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), per la predisposizione di uno studio avente per oggetto l'analisi dei contenuti contrattuali di un'ipotesi di regolamentazione di un servizio del trasporto pubblico locale unico integrato tra le diverse modalità di trasporto.

54. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 300.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.2546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3601 (1.1.142.2.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - con la denominazione <<Spese per studi per la regolamentazione di un servizio del trasporto pubblico locale integrato tra le diverse modalità di trasporto>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2006.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la progettazione del sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale.

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.1.2546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3602 (1.1.142.2.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio n. 253 - Trasporto pubblico locale - con la denominazione <<Spese per la progettazione del sistema di bigliettazione elettronica del trasporto pubblico locale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2006.

57. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2, le risorse allocate in bilancio, previste dall'articolo 6, comma 1, possono essere utilizzate per le tipologie di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza stradale.

1 ter. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.

1 quater. La ripartizione delle risorse da destinare agli interventi diretti e a quelli contributivi avviene con apposita deliberazione della Giunta regionale.>>.

58. Gli oneri derivanti dal comma 57 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, già concesso al Comune di Spilimbergo per la realizzazione di un'autostazione, anche con riferimento a opere diverse o localizzate su nuove aree del medesimo comune purché finalizzato alla realizzazione di una nuova struttura che assicuri funzionalità al servizio di trasporto pubblico locale. Il contributo è confermato nel limite dell'importo concesso, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di istanza del Comune, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'intervento e dell'indicazione della spesa presunta, da presentarsi alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. Al comma 102 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006, dopo le parole <<disposizioni comunitarie.>> sono aggiunte le seguenti: <<In fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2006.>>.

61. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo la parola: <<viabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<e dei trasporti, ivi incluse le infrastrutture immateriali>>.

62. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2005 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché quelli di cui all'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005 e successive modifiche>>.

63. Il comma 144 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

<<144. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, direttamente o tramite delegazione amministrativa intersoggettiva, nonché a partecipare, mediante conferimento di capitali, conferimenti in natura e trasferimenti di diritti, a società aventi per finalità la promozione, realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra.>>.

64. Gli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 63, fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3678 e 3680 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione, prima della parola <<conferimento >>, vanno inserite le seguenti parole: <<Interventi per la realizzazione di infrastrutture immateriali, anche mediante>>.

65. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono, altresì, istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono, inoltre, modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.

Note:

Comma 38 bis aggiunto da art. 4, comma 63, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina del comma 42 da art. 4, comma 66, L. R. 22/2007

Integrata la disciplina del comma 32 da art. 3, comma 38, L. R. 30/2007

Derogata la disciplina del comma 33 da art. 3, comma 38, L. R. 30/2007

Derogata la disciplina del comma 33 da art. 3, comma 89, L. R. 30/2007

Comma 11 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 16/2008

Comma 12 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 16/2008

Integrata la disciplina del comma 38 da art. 5, comma 11, L. R. 17/2008

Comma 24 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

10  Comma 21 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione del comma 52 dell'art. 6, L.R. 2/2006.

11  Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, lettera l), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

12  Comma 6 abrogato da art. 28, comma 1, lettera l), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.

13  Comma 16 abrogato da art. 39, comma 1, lettera q), L. R. 12/2016

14  Comma 35 abrogato da art. 6, comma 46, lettera a), L. R. 26/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 95, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2021.