Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 20/10/2022

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2005 è accertato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) in complessivi 414.709.047,36 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2005, il conguaglio positivo è determinato in 26.051.941,14 euro; a tale quota è aggiunta l'assegnazione straordinaria di 5.500.000 euro, per complessivi 31.551.941,14 euro, destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 21, 24 e 30 e per la quota di 20.000 euro al comma 32.
2. Alle Province è attribuita una assegnazione di 400.000 euro, erogata per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il restante 50 per cento suddivisa per un terzo in base all'estensione territoriale e per due terzi in base alla popolazione.
4. Per i Comuni ai quali, nel riparto dell'assegnazione di cui al comma 3, spetta complessivamente una assegnazione superiore a quella che spetterebbe qualora il medesimo fondo fosse assegnato in misura proporzionale al trasferimento ordinario 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, l'assegnazione di cui al comma 3 è assegnata in misura proporzionale all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 5 per cento del valore risultante dalla differenza tra l'assegnazione calcolata ai sensi del comma 3 e l'assegnazione calcolata in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari 2005.
6. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione di 100.000 euro, erogata per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.
8.
La lettera c) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2006 è sostituita dalla seguente:
<<c) per 7.079.343 euro a favore dei Comuni per l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); solo per l'anno 2006 una quota dello stanziamento può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai Comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità nell'assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti;>>.

10. Al fine di agevolare un migliore e funzionale avvio delle forme associative, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, non facenti parte di unione o di associazione intercomunale, per l'anno 2006, un fondo di 1.500.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità, aventi a oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 e all'articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni o almeno 15.000 abitanti, realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare e i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.
11. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, il Comune capofila individuato da apposito protocollo d'intesa tra i Comuni interessati presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità, il protocollo d'intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila, e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; l'erogazione a favore del Comune capofila è disposta in via anticipata al 50 per cento sulla base degli oneri dichiarati e il restante 50 per cento è liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del rendiconto degli oneri sostenuti; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.
13. Per le finalità di cui ai commi 2, 3, 6, 7, 9 e 10 è destinata la spesa di 20.147.090 euro per l'anno 2006 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1573 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per il finanziamento degli interventi programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, è destinato per l'anno 2006 un fondo di 10.251.885,83 euro. Gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 4.347.034,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1506 (1.1.234.3.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Finanziamento degli interventi programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER)>>, inoltre, per le medesime finalità, è destinata la spesa di 5.904.851,14 euro per l'anno 2006 sulla autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 - tabella A1 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. La domanda di assegnazione del fondo di cui al comma 16, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.
20. Per le finalità previste dai commi 18 e 19 è autorizzata la spesa di 182.965,31 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1507 (1.1.232.3.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Completamento del progetto di riorganizzazione sovracomunale con i comuni individuati dall'articolo 2, commi 18 e 19 della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2006>> e con lo stanziamento di 182.965,31 euro per l'anno 2006.
21. Per sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni prevista dall'articolo 28 della legge regionale 1/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, ai soggetti interessati, per l'anno 2006 un'assegnazione straordinaria di 750.000 euro. L'importo spettante per ciascun percorso è definito previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione, di un protocollo d'intesa da stipulare entro ottobre 2006 e fino alla concorrenza dello stanziamento, indicante:
a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati;
b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;
c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1508 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Incentivazione e sviluppo fusione tra comuni>> e con lo stanziamento di 750.000 euro per l'anno 2006.
25. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Le Province sono autorizzate a sostituire o modificare uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per un importo pari agli interventi sostituiti e, comunque, senza maggiori oneri a carico del programma di opere pubbliche ammesse a finanziamento agevolato con la Cassa depositi e prestiti. A tal fine le Province interessate presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il 30 giugno 2007, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire o le modificazioni da apportare al programma, corredata del progetto preliminare dell'opera pubblica. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.
28. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2005, n. 6 (Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio), sono abrogati.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 50.000 euro, per l'anno 2006, a favore delle Amministrazioni locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a titolo di concorso negli oneri che tali enti sostengono per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.535 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 - alla funzione obiettivo 1 - programma 1.3. - rubrica n. 370 - Servizio n. 237 - Assemblea Autonomie Locali - spese correnti - con la denominazione <<Assegnazioni, contributi e rimborsi agli enti locali e loro associazioni>> con riferimento al capitolo 1683 (1.1.152.2.12.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 237 - Assemblea Autonomie Locali - con la denominazione <<Contributi alle Amministrazioni locali a titolo di concorso agli oneri sostenuti per la partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali>> e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2006.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in unica soluzione, un fondo di 36.000 euro, per l'anno 2006, a favore dell'ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, per il concorso negli oneri connessi alla stipulazione di una convenzione con l'Agenzia delle entrate finalizzata alla formazione del personale dipendente degli enti locali in materia di lotta all'evasione fiscale.
33. Per beneficiare del fondo di cui al comma 32, l'ANCI trasmette al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro e non oltre il 10 ottobre 2006, la domanda di assegnazione corredata da copia della convenzione stipulata. Entro un anno dall'erogazione l'ANCI rendiconta l'utilizzo della quota ricevuta.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1684 (1.1.158.2.12.33) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Contributi all' ANCI, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, per il concorso agli oneri connessi alla stipulazione di una convenzione con l'Agenzia delle entrate finalizzata alla formazione del personale dipendente degli enti locali in materia di lotta all'evasione fiscale>> e con lo stanziamento di 36.000 euro per l'anno 2006.
35. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 2, lettera d), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), con riferimento agli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 36 della stessa legge regionale, è autorizzata la spesa di 330.233,74 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio 2006 con riferimento al capitolo 8498 (2.1.233.3.10.02) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione <<Finanziamenti alle Province a valere sul fondo provinciale per l'occupazione dei disabili per il sostegno di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa>> e con lo stanziamento di 330.233,74 euro per l'anno 2006.
36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati <<di nuova istituzione>> con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione <<modifica di denominazione>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 2, comma 29, L. R. 22/2007
2 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 15, L. R. 22/2007
3 Comma 27 abrogato da art. 12, comma 34, lettera a), L. R. 17/2008
4 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 3, comma 33, lettera h), L. R. 24/2009
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 38, L. R. 18/2011
6 Comma 29 abrogato da art. 14, comma 5, L. R. 20/2015